CADE IN PIAZZA E SI FRATTURA. RISARCITA DAL COMUNE
Caduta a causa dello stato manutentivo del manto stradale.
Condannato il Comune convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dal cittadino che, a causa di una buca appena sotto al passo del marciapiede, si è un micro distacco osseo a livello dell’apice del malleolo peroneale. Il Giudice ha riconosciuto la responsabilità del Comune (o ente gestore), il quale è tenuto alla massima cura della strada, assicurandosi una continua e accurata assistenza al patrimonio di arredo stradale e alla sua adeguata manutenzione. La difesa del Comune atta a sostenere l’esclusione della sua responsabilità essendo il fatto imputabile alla condotta negligente del cittadino è stata disattesa dal Giudice. Correttamente il giudicante ha osservato che quand’anche la condotta del cittadino fosse stata negligente, ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare il caso fortuito ex art. 2051 c.c. dovendo dimostrare il Comune convenuto di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
(G.d.p. Conegliano sent. N. 144/2020)
